Whistleblowing
In 2i Servizi Energetici S.r.l. abbiamo adeguato il sistema già esistente di raccolta e gestione delle segnalazioni di eventuali illeciti riguardanti l’operato della società alle disposizioni del D. Lgs n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito anche “Decreto”) che, approvato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, disciplina la protezione delle persone (di cui all’Art. 3. “Ambito di applicazione soggettivo” del Decreto) che segnalano violazioni, ovvero comportamenti, atti od omissioni, di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea(di cui all’Art. 1. “Ambito di applicazione oggettivo” del Decreto) che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo, quando ricorrono specifiche condizioni (di cui all’Art.16 “Condizioni per la protezione della persona segnalante” del Decreto).
Ai sensi di quanto disposto dal suddetto Decreto, la nostra società ha dunque, tra l’altro, attivato, ulteriori specifici canali interni per ricevere le segnalazioni whistleblowing, confermando nel contempo in capo all’Organismo di Vigilanza la competenza a gestire le procedure di trattamento di tali segnalazioni, così come dettagliatamente descritto nel Codice Etico, costituente parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione.
I canali di segnalazione interna attivati, in conformità con quanto disposto dal suddetto Decreto, sono stati progettati e vengono gestiti in modo tale da garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Canali di segnalazione interna
TIPOLOGIA
SOCIETÁ
RIFERIMENTI SPECIFICI
Posta elettronica crittografata
2i Servizi Energetici S.r.l.
WB.servizi@2iretegas.it
Centralino telefonico dedicato
Numero telefonico univoco per tutte le società del Gruppo con richiesta di esplicitare al termine del primo messaggio vocale la società di riferimento tramite digitazione dei tasti alfa numerici.
+39 02 93899 300
2i Servizi Energetici S.r.l.
2i Servizi Energetici S.r.l – Organismo di Vigilanza Codice Etico – Via Alberico Albricci, 10, 20122 Milano
Su richiesta della persona segnalante all’Organismo di Vigilanza, mediante appuntamento da fissarsi entro un termine ragionevole
Canali di segnalazione interna
TIPOLOGIA: Centralino telefonico dedicato
SOCIETÁ: Numero telefonico univoco per tutte le società del Gruppo con richiesta di esplicitare al termine del primo messaggio vocale la società di riferimento tramite digitazione dei tasti alfa numerici.
RIFERIMENTI SPECIFICI: +39 02 93899 300
TIPOLOGIA: Lettera
SOCIETÁ: 2i Servizi Energetici S.r.l.
RIFERIMENTI SPECIFICI: 2i Servizi Energetici S.r.l – Organismo di Vigilanza Codice Etico – Via Alberico Albricci, 10, 20122 Milano
TIPOLOGIA: Comunicazione orale
Su richiesta della persona segnalante all’Organismo di Vigilanza, mediante appuntamento da fissarsi entro un termine ragionevole
2i Servizi Energetici S.r.l., stante gli adeguamenti attuati in conformità alle previsioni del sopraccitato Decreto, ha altresì provveduto ad aggiornare anche l’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679, volta a descrivere in modo puntuale le modalità di trattamento e conservazione dei dati personali del segnalante e dei dati personali comunque contemplati nelle segnalazioni in argomento. La Società ha altresì nominato un Data Protecion Officer cui gli interessati possono rivolgersi con le modalità previste nella suddetta informativa.
Consulta le informative whistleblowing
Canali di segnalazione esterna
La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) ai sensi dell’art.7 del D. Lgs n. 24/2023 se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle condizioni (di cui all’Art. 6 “Condizioni per l’effettuazione della segnalazione esterna” del Decreto), di seguito richiamate:
a) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4;
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
I canali e le procedure che disciplinano la segnalazione esterna sono quelli previsti dall’art. 6 e dagli artt. seguenti sino all’art.14 del D. Lgs. n.24/2023.